Labico – Industrie Dolciarie condannata a reintegrare lavoratore licenziato
Nel maggio scorso il tribunale di Velletri – sezione Lavoro- si era già pronunciato a riguardo i licenziamenti collettivi dell’azienda ANTONELLI Industrie Dolciarie di Labico (RM).
A distanza di pochi mesi l’impresa, produttrice di cornetti, è stata di nuovo condannata.
A darne notizia è il segretario generale della FLAI Cgil, Moranti Gianfranco.
La Flai Cgil Territoriale non aveva firmato l’accordo sindacale del 3 giugno 2014 perché non teneva conto dei criteri di scelta “obiettivi” nell’individuare i dipendenti da licenziare, così come invece impone la legge 223/91.
A seguito il Datore di lavoro aveva licenziato diversi dipendenti tra cui alcuni iscritti alla Flai Cgil tenuti in Cassa integrazione per almeno 3 anni e per i quali già il tribunale di Velletri era intervenuto dichiarandone la illegittimità della sospensione, il ripristino del rapporto di lavoro, mai avvenuto, e a risarcire il danno cagionato agli stessi, più le spese legali”.
Gli iscritti alla Flai Cgil si sono rivolti di nuovo al Sindacato Territoriale, il quale, consultati i propri avvocati Carlo De Marchis e Chiara Correnti, ha ritenuto opportuno fare impugnare i licenziamenti.
“Anche in questa altra sentenza si accerta che la società ANTONELLI Industrie Dolciarie nel licenziare il lavoratore Giorgi Antonio ha violato i criteri di scelta previsti dalla legge 223/91; così di fatto è stato reso nullo il licenziamento e la società è stata condannata a reintegrare il Giorgi su posto di lavoro secondo l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e a pagare la retribuzione mensile di fatto dal giorno del licenziamento all’effettiva reintegra, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, nonché al versamento in suo favore dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali con la medesima ricorrenza”.
La sentenza del Tribunale di lavoro di Velletri datata 24 novembre 2015, – aggiunge ancora Moranti – restituisce dignità al lavoratore dimostrando la grande importanza dell’art. 18 della L.300/70 nei licenziamenti collettivi, quale deterrente a limitare, se non a impedire, il libero arbitrio datoriale nello stabilire il peso ai criteri previsti dalla legge.
I nostri assistiti, conclude il Segretario della Flai, ora hanno anche i decreti esecutivi, sempre ottenuti dal Tribunale del Lavoro, per il mancato pagamento delle differenze retributive calcolate nei periodi in cui sono stati illegittimamente in Cassa Integrazione e dei loro T.F.R.
Segretario Generale Flai Cgil Roma Sud Pomezia Castelli
Gianfranco Moranti
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